F.A.S.IN. APS - Famiglie Associate in Sostegno dell'Inclusione APS
ART. 1
Denominazione, sede e durata
1.1 Il presente atto disciplina l'ordinamento e l'organizzazione dell'associazione non riconosciuta, avente la seguente denominazione: "Famiglie Associate in Sostegno dell'Inclusione APS", in sigla: "F.A.S.IN APS", da ora in avanti denominata "associazione", ai sensi del Codice Civile e
del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore").
del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore").
1.2 L'associazione ha sede legale nel Comune di San Giorgio di Nogaro.
1.3 L'eventuale successivo cambio di sede all'interno dello stesso comune non comporterà variazione dello statuto, ma dovrà essere votata dall'Organo di Amministrazione all'unanimità dei suoi componenti.
1.4 L'associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie.
1.5 L'associazione ha durata illimitata ed opera nel territorio della Repubblica Italiana.
ART. 2
Scopo, finalità e attività
2.1 L'associazione, apartitica e aconfessionale, non ha scopo di lucro e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione
sociale e sull'attività di volontariato, perseguendo esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
sociale e sull'attività di volontariato, perseguendo esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2.2 In particolare, l'Associazione ha lo scopo di promuovere:
•la creazione di diverse forme di sostegno per l'inclusione sociale di soggetti fragili e di sostegno alle loro famiglie o a enti pubblici o privati che operano nel sociale;
•la creazione di una rete di famiglie per sostenere progetti o forme di aiuto rivolte a soggetti con fragilità e le loro famiglie;
•lo scambio di esperienze familiari per la gestione delle fragilità inclusione o semplicemente della quotidianità.
•la creazione di diverse forme di sostegno per l'inclusione sociale di soggetti fragili e di sostegno alle loro famiglie o a enti pubblici o privati che operano nel sociale;
•la creazione di una rete di famiglie per sostenere progetti o forme di aiuto rivolte a soggetti con fragilità e le loro famiglie;
•lo scambio di esperienze familiari per la gestione delle fragilità inclusione o semplicemente della quotidianità.
2.3 Tali propositi sono riconducibili alle seguenti attività di interesse generale, di cui all'articolo 5c. 1del D.Lgs 117/2017:
a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
b) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.
2.4 Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati e svolge le proprie azioni, di seguito elencate, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi:
•raccolta fondi finalizzate sia al sostegno che all'acquisto di beni da donare ad enti pubblici e/o privati impegnati in progetti o servizi rivolti a soggetti fragili;
•promozione di attività e iniziative di inclusione sociale;
•promozione di giornate o eventi informativi/formativi sul tema della disabilità, inclusione e genitorialità;
•collaborazione con altre associazioni ed enti pubblici e privati operanti nel Terzo Settore:
•organizzazione o partecipazione a fiere, feste, manifestazioni, anche in collaborazione con terzi, sui temi legati all'inclusione e alla fragilità;
•auto produzione di materiali di ogni genere da destinare ad iniziative di raccolta fondi.
•raccolta fondi finalizzate sia al sostegno che all'acquisto di beni da donare ad enti pubblici e/o privati impegnati in progetti o servizi rivolti a soggetti fragili;
•promozione di attività e iniziative di inclusione sociale;
•promozione di giornate o eventi informativi/formativi sul tema della disabilità, inclusione e genitorialità;
•collaborazione con altre associazioni ed enti pubblici e privati operanti nel Terzo Settore:
•organizzazione o partecipazione a fiere, feste, manifestazioni, anche in collaborazione con terzi, sui temi legati all'inclusione e alla fragilità;
•auto produzione di materiali di ogni genere da destinare ad iniziative di raccolta fondi.
2.5 L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
2.6 L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con il Decreto Ministeriale n. 107 del 19 maggio 2021 e ss.mm.ii.
2.7 L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, attività di raccolta fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
ART. 3
Ammissione e numero degli associati
Ammissione e numero degli associati
3.1 Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
3.2 Possono aderire all'associazione le persone fisiche, le associazioni di promozione sociale, altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. In ogni caso, il numero degli altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro non potrà mai essere superiore al 50% delle APS associate.
3.3 Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere:
•l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
•la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
•l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
•la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
3.4 L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
3.5 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di Amministrazione, nel libro degli associati.
3.6 L'Organo di Amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non
sia accolta dall'Organo di Amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.
sia accolta dall'Organo di Amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.
3.7 Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
ART. 4
Diritti e obblighi degli associati
Diritti e obblighi degli associati
4.1 L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità
ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.
ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.
4.2 Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'associazione.
4.3 Gli associati hanno il diritto di:
•eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
•essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
•frequentare i locali dell'associazione;
•partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
•concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
•prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci consultare i libri associativi.
•eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
•essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
•frequentare i locali dell'associazione;
•partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
•concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
•prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci consultare i libri associativi.
4.4 Gli associati hanno l'obbligo di:
•rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
•svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
•versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.
•rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
•svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
•versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.
ART. 5
Perdita della qualifica di associato
Perdita della qualifica di associato
5.1 La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
5.2 L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione del Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.
5.3 L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di Amministrazione.
5.4 La dichiarazione di recesso ha effetto immediato.
5.5 I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.
5.6 Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.
ART. 6
Organi
6.1 Sono organi dell'associazione:
•l'Assemblea;
•l'Organo di amministrazione/Consiglio Direttivo;
•il Presidente.
•l'Assemblea;
•l'Organo di amministrazione/Consiglio Direttivo;
•il Presidente.
ART. 7
Assemblea
7.1 Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.
7.2 Ciascun associato ha un voto.
7.3 Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.
7.4 Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice Civile, in quanto compatibili.
7.5 La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 7 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.
7.6 L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
7.7 Qualora ne ricorra la necessità o l'opportunità, l'Assemblea può riunirsi anche mediante mezzi di telecomunicazione o videoconferenza, sempre che sia permesso al Presidente di verificare l'identità e la legittimazione degli intervenuti. Inoltre, ai partecipanti deve essere consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e di poter esprimere il proprio voto. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
7.8 L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
•nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
•approva il bilancio di esercizio;
•delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
•delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto;
•approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
•delibera lo scioglimento (ex Art. 21 .c 3 del C. C.), la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
•delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
•nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
•approva il bilancio di esercizio;
•delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
•delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto;
•approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
•delibera lo scioglimento (ex Art. 21 .c 3 del C. C.), la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
•delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
7.9 L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, in proprio o per delega, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
7.10 L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori si astengono.
7.11 Per modificare ol Statuto occorre la presenza di almeno 3⁄4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.
7.12 Per deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o al scissione dell'associazione e la relativa devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3⁄4 degli associati sia in prima che in seconda convocazione.
ART. 8
Organo di Amministrazione
Organo di Amministrazione
8.1 L'Organo di Amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali
dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
8.2 Rientra nella stera di competenza dell'Organo di Amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.
In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:
•eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
•formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
•predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
•predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
•deliberare l'ammissione degli associati e la loro eventuale esclusione;
•deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
•redigere tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
•curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.
In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:
•eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
•formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
•predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
•predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
•deliberare l'ammissione degli associati e la loro eventuale esclusione;
•deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
•redigere tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
•curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.
8.3 L'Organo di Amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 7, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e rieleggibili.
8.4 La maggioranza degli Amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati tra i propri associati: si applica l'art. 2382 Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
8.5 L'Organo di Amministrazione si riunisce previa convocazione inviata in forma scritta (lettera o mezzo elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari) almeno 5 giorni prima dell'adunanza, a meno che non si tratti di questioni di particolare urgenza, per cui il Presidente può autorizzare una convocazione subitanea.
8.6 L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei
componenti. Le deliberazioni dell'Organo di Amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti. Alle riunioni possono presenziare, se invitati, anche soggetti esterni all'associazione, a mero scopo consultivo e senza diritto di voto.
componenti. Le deliberazioni dell'Organo di Amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti. Alle riunioni possono presenziare, se invitati, anche soggetti esterni all'associazione, a mero scopo consultivo e senza diritto di voto.
8.7 Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del Terzo Settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
8.8 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, a meno che non venga
stabilito diversamente dal presente statuto. Ad ogni modo le limitazioni di tale potere non sono
opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
stabilito diversamente dal presente statuto. Ad ogni modo le limitazioni di tale potere non sono
opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
8.9 La carica di amministratore si perde per:
•dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
•revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
•sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art. 2382 del Codice Civile;
•perdita della qualità di associato, a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 5 del presente Statuto.
•dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
•revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
•sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art. 2382 del Codice Civile;
•perdita della qualità di associato, a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 5 del presente Statuto.
8.10 Tutte le cause di decadenza precedentemente elencate hanno effetto immediato.
8.11 Nel caso in cui uno o più amministratori cessino dall'incarico, l'Organo di Amministrazione può provvedere alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima procedura di nomina. Gli amministratori subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato dell'Organo di Amministrazione in carica. In caso di esaurimento o di assenza di una lista dei non eletti, l'Organo di Amministrazione potrà integrare la propria composizione solamente tramite convocazione di un'assemblea. In ogni caso, qualora non sia possibile mantenere il numero del collegio al di sopra del minimo previsto dal presente statuto, si procederà prontamente alla convocazione di una nuova assemblea per il rinnovo delle cariche.
ART. 9
Presidente
9.1 Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
9.2 Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
9.3 Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di Amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di Amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo delle cariche.
9.4 Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di Amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.
9.5 Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.
ART. 10
Patrimonio
10.1 Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
ART. 11
Divieto di distribuzione degli utili
Divieto di distribuzione degli utili
11.1 L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai fondatori, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
ART. 12
Risorse economiche
12.1 L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore.
ART. 13
Bilancio di esercizio
13.1 L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale nelle forme previste dall'art 13 .c 1-2 e dall'art 14 c. 1 del D.Lgs 117/17 e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
13.2 Il bilancio è predisposto dall'Organo di Amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.
ART. 14
Libri
14.1 L'associazione deve tenere i seguenti libri:
•Libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
•Registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
•Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
•Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, tenuto a cura dello stesso Organo;
•Libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
•Registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
•Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
•Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, tenuto a cura dello stesso Organo;
14.2 Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: presa di visione diretta presso la sede dell'Associazione.
ART. 15
Volontari
15.1 I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
15.2 La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
15.3 L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
15.4 Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
15.5 Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
15.6 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
15.7 L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
ART. 16
Lavoratori
16.1 L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.
In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.
In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.
ART. 17
Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo
Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo
17.1 L'associazione si estingue quando intervengano una o più delle cause previste dall'articolo
27 del Codice Civile.
27 del Codice Civile.
17.2 In caso di scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo Settore.
17.3 L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche scelti tra i propri associati.
ART. 18
Rinvio
Rinvio
18.1 Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti
interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) e, in quanto compatibile, dalla normativa vigente.
interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) e, in quanto compatibile, dalla normativa vigente.